Sanitą - Affari socialiTrasparenza settore salute : art. 2La Commissione affari sociali della Camera ha proseguito le votazioni degli emendamenti al testo sulla trasparenza nel settore sanitario (cd. Sunshine act), approvando alcune modifiche all’articolo 2 (definizioni):
1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per «impresa produttrice»: qualunque soggetto, anche appartenente al terzo settore, che direttamente o nel ruolo di intermediario o di impresa collegata che esercita un'attività diretta alla produzione all'immissione in commercio o all'organizzazione di convegni e . . . |
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