05/05/2026
Agenzia Entrate: āGeneral contractorā e Superbonus - spese detraibili
Con la risoluzione n. 17 del 29 aprile 2026, l’Agenzia delle entrate chiarisce che, ai fini della detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di appalto e subappalto con “general contractor Superbonus”, occorre distinguere tra “general contractor puro” che, in pratica, fornisce solo prestazioni di coordinamento non detraibili e “general contractor appaltatore” che esegue, invece, i lavori di esecuzione con costi detraibili.
Il documento di prassi fornisce chiarimenti riguardo a una serie di quesiti in merito al corretto trattamento fiscale delle spese sostenute nell’ambito degli interventi agevolati dal Superbonus (articolo 119, Dl 34/2020), quando i lavori sono realizzati tramite contratti di appalto e subappalto.
Nell’ambito dell’ordinaria attività istituzionale, infatti, l’Agenzia ha rilevato che in presenza di subappalti il corrispettivo applicato dall’appaltatore principale al committente, nella parte eccedente rispetto a quanto riconosciuto ai subappaltatori, in alcuni casi è stato qualificato come compenso per una mera attività di coordinamento. A complicare ancora di più il quadro, la circostanza che alcune imprese, oltre a essere appaltatrici, hanno operato come mandatarie del committente, con o senza rappresentanza, occupandosi dei rapporti e dei pagamenti sia verso i professionisti tecnici ordinariamente coinvolti nella realizzazione delle opere sia verso quelli incaricati delle attività specifiche richieste dalla normativa sul Superbonus, come le asseverazioni e il visto di conformità. In questo modello organizzativo, l’impresa affianca all’attività edilizia un ruolo di coordinamento complessivo e si propone sul mercato come interlocutore unico.
Il documento continua chiarendo che la figura del “general contractor superbonus” non ha un significato giuridico tipizzato nei rapporti tra privati: il suo inquadramento dipende esclusivamente dagli obblighi contrattuali assunti. La diffusione dello sconto in fattura ha favorito, tuttavia, modelli accentrati in cui un unico soggetto cura sia l’esecuzione dei lavori sia la gestione amministrativa e finanziaria, includendo i rapporti con tecnici e professionisti.
Ai fini fiscali, però, occorre distinguere le diverse prestazioni: il corrispettivo relativo all’appalto delle opere è una spesa detraibile; quello riconducibile a una mera attività di coordinamento o gestione amministrativa, invece, non è agevolabile e non consente lo sconto in fattura.
In sintesi, nelle attività connesse al Superbonus, i rapporti contrattuali più ricorrenti possono essere ricondotti a tre schemi. Nel primo caso, l’impresa è appaltatrice delle opere agevolate e può subappaltarle in tutto o in parte: il corrispettivo pagato dal committente rappresenta il prezzo dell’appalto ed è fiscalmente detraibile, con possibilità di sconto in fattura. Nel secondo caso, l’impresa agisce come mandatario del committente per la gestione dei rapporti e dei pagamenti verso i professionisti: il compenso per questa attività, essendo riferibile a un mero coordinamento, non è detraibile e non consente lo sconto. Nel terzo caso, l’impresa presta servizi amministrativi legati alla gestione dello sconto in fattura e riaddebita anche i compensi dei professionisti: il corrispettivo trattenuto per tale gestione è considerato un costo non agevolabile dal punto di vista fiscale. (segue)
"General contractor" e Superbonus: chiarimenti sulle spese detraibili