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23/06/2026

Agenzia entrate: Mutui frazionati senza accollo, ok alla cancellazione semplificata

Con la risoluzione n. 23 del 19 giugno 2026, l’Agenzia delle entrate precisa che la procedura semplificata di cancellazione dell’ipoteca non si applica solo per i mutui frazionati e successivamente accollati, ma anche quando, dopo il frazionamento del mutuo, viene estinta una singola quota di finanziamento senza che vi sia stato alcun accollo. Ciò che conta, ai fini della cancellazione dell’ipoteca, è l’estinzione del debito garantito e non l’eventuale presenza dell’accollo. Quando un mutuo viene frazionato, ciascuna quota assume infatti una propria autonomia; di conseguenza, il pagamento integrale di una singola quota determina l’estinzione di quella specifica obbligazione e consente l’applicazione della disciplina della cancellazione semplificata.

In questa prospettiva, il riferimento specifico della norma che disciplina l’istituto ai “mutui accollati” deve essere interpretato in senso estensivo e non restrittivo.

L’Amministrazione, con il documento in esame, risolve le incertezze sul corretto e univoco comportamento che gli uffici dei registri immobiliari devono adottare in caso di applicazione della cancellazione semplificata delle ipoteche – disciplinata dall’artico 40-bis del Dlgs n. 385/1993 – nell’ipotesi di mutuo frazionato in più quote, ma non accollato dall’acquirente dell’immobile.

Mutui frazionati senza accollo, ok alla cancellazione semplificata

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