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Testi & Approfondimenti

Scheda di approfondimento

Legge di bilancio 2022: sintesi

Il ddl di bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, include, tra l’altro, gli effetti derivanti dal decreto-legge n. 146 del 2021 (cosiddetto decreto-legge fiscale). Sinteticamente i contenuti delle più rilevanti disposizioni dopo le modifiche apportate al Senato.

Norme fiscali

  • gli interventi sulle aliquote prevedono: soppressa l'aliquota del 41 per cento, la seconda aliquota si abbassa dal 27 al 25 per cento; la terza passa dal 38 al 35 per cento ricomprendendovi i redditi fino a 50.000 euro, mentre i redditi sopra i 50.000 euro vengono tassati al 43 per cento; sono inoltre riorganizzate e armonizzate le detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati, da lavoro autonomo e da pensione (commi 2-4); di conseguenza, per adeguare la disciplina dell'addizionale regionale e comunale IRPEF alle predette modifiche, sono differiti alcuni termini in materia di addizionali degli enti territoriali (commi 5-7)
  • si esentano da IRAP, dal periodo d'imposta 2022 (più precisamente dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento), le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni (commi 8 e 9)
  • si amplia l'operatività delle agevolazioni fiscali per il rientro in Italia di docenti e ricercatori (comma 763)
  • si introduce una proroga della misura del Superbonus 110 per cento, con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario. In sintesi, per i condomìni e le persone fisiche viene prevista una proroga al 2025, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (dal 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, fino al 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025). Si proroga la possibilità di avvalersi della misura per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa (fino al 30 giugno 2023). Per gli stessi soggetti, qualora siano stati effettuati lavori (al 30 giugno 2023) per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 (analogamente a quanto già previsto per gli IACP). Nel corso dell'esame al Senato sono stati soppressi i termini specifici previsti per l'applicazione della detrazione al 110 per cento nei casi di installazione di impianti solari fotovoltaici (31 dicembre 2021), nonché per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (30 giugno 2022). È stata inoltre espunta la disposizione che riconosceva la detrazione per le spese sostenute da alcuni soggetti entro il 31 dicembre 2022 solamente in presenza di determinate condizioni (comunicazione CILA e titolo ricostruzione edifici). Si prevede anche che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, l'agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo (senza più riferimento al valore ISEE). Le proroghe si applicano anche per la realizzazione degli interventi trainati. Viene stabilito, altresì, che i prezzari individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 si applicano anche ad altri interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica. Nel corso dell'esame al Senato sono state trasfuse nel provvedimento in esame le norme del decreto-legge n. 157 del 2021 che estendono l'obbligo del visto di conformità anche al caso in cui il cosiddetto Superbonus sia utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle entrate ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale. Inoltre, si prevede che per stabilire la congruità dei prezzi, da asseverarsi da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica (comma 28)
  • si proroga agli anni 2022, 2023 e 2024 la facoltà dei contribuenti di usufruire delle detrazioni fiscali concesse per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d'imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari e al 31 dicembre 2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal Superbonus. Riproducendo le disposizioni del decreto-legge n. 157 del 2021, si introduce l'obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110 per cento e l'obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati. Rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni e attestazioni, sulla base dell'aliquota di detrazione fiscale prevista per ciascuna tipologia di intervento. È stato escluso l'obbligo del visto di conformità per le opere di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate (comma 29)
  • vengono prorogate fino al 31 dicembre 2024 le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, nonché per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Anche per il 2022 l'importo massimo detraibile è fissato in 10.000 euro, mentre scende a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024 (comma 37)
  • viene prorogata fino al 2024 l'agevolazione fiscale inerente la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo (comma 38)
  • viene estesa al 2022 l'applicazione del cosiddetto «bonus facciate», riducendo dal 90 al 60 la percentuale di detraibilità (comma 39)
  • si introduce una detrazione per le spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche (comma 42)
  • si introduce un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili (comma 812)
  • si differiscono alcuni termini per gli adempimenti fiscali e contributivi nel settore sportivo (commi 923-924)
  • Uno specifico complesso di norme reca la disciplina delle agevolazioni fiscali per i residenti dei territori colpiti da eventi sismici, in particolare esentando, per l'anno 2022, dal canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ristorando i comuni interessati per le mancate entrate (commi 451-458)
  • il provvedimento estende il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo portandolo, per le cartelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, da 60 a 180 giorni (comma 913);
  • si posticipa al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell'efficacia della cosiddetta plastic tax e della cosiddetta sugar tax, istituite dalla legge di bilancio 2020 (comma 12);
  • si dispone la riduzione, dal 22 al 10 per cento, dell'aliquota IVA gravante sui prodotti assorbenti e i tamponi per l'igiene femminile non compostabili (comma 13);
  • si introducono modifiche alla governance del servizio nazionale della riscossione volte a realizzare una maggiore integrazione tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione (commi 14-23);
  • è estesa all'anno 2022 l'esenzione dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica (comma 24);
  • vengono aumentati i limiti all'investimento nei piani individuali di risparmio «ordinari» (commi 26 e 27);
  • viene modifica la disciplina del credito d'imposta per le minusvalenze realizzate nei cd. PIR PMI, rimodulandone l'ammontare e il termine di utilizzabilità, nonché prorogandolo all'anno 2022 (comma 912)
  • si modifica, a decorrere dal 2022, il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, elevandolo a 2 milione di euro (comma 72);
  • è ampliata la detrazione IRPEF per le locazioni stipulate dai giovani (comma 155)
  • si riduce l'accisa sulla birra per i birrifici artigianali (commi 985-987)

 

Crescita e imprese

  • viene prorogata e rimodulata la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi (comma 44)
  • viene modificata ed estesa la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative (comma 45)
  • viene rifinanziata la «Nuova Sabatini» per 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 60 milioni per l'anno 2027 (commi 47-48)
  • viene istituito il Fondo per il sostegno alla transizione industriale, con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dal 2022, allo scopo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici (commi 478-479)
  • viene estesa al 30 giugno 2022 la disciplina degli incentivi per le aggregazioni tra imprese, ampliandone l'operatività (commi 70-71);
  • viene modificata la disciplina del Fondo nazionale per l'efficienza energetica, prevedendo una riserva di risorse a favore all'erogazione di contributi a fondo perduto (comma 514)
  • è incrementata la dotazione del Fondo rotativo a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri (1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026) e del collegato Fondo per la promozione integrata (150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026) (comma 49), e modificata la composizione della Cabina di regia per l'internazionalizzazione e l'incremento della dotazione del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione (comma 50)
  • viene prorogata al 30 giugno 2022 l'operatività dell'intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID, con un incremento della dotazione di 520 milioni di euro per il 2024, di 1,7 miliardi di euro per il 2025, di 650 milioni per il 2026 e di 130 milioni di euro per il 2027 (commi 53-58)
  • viene prorogata al 30 giugno 2022 la disciplina sull'intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 (cd. «Garanzia Italia»), nonché l'operatività della garanzia straordinaria SACE a favore delle imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (cosiddetto mid cap) (comma 59)
  • vengono rideterminate le risorse disponibili sul Fondo per il Green New Deal destinate alla copertura delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti economicamente sostenibili nella misura di 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE Spa pari a 3 miliardi di euro (commi 60-61)
  • riconoscimento al comune di Prato di un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese (commi 658-659);
  • snellita la disciplina relativa agli interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali a valere sul Fondo per la crescita sostenibile (comma 746) 
  • è istituito un Fondo per la tutela e la valorizzazione dell'impresa artigiana di produzione di beni aventi valore creativo ed estetico per la lavorazione manuale applicata (comma 700)
  • viene modificata la disciplina del Fondo venture capital, al fine di estenderne l'area di intervento (comma 714)
  • si modifica la disciplina del nuovo patent box (art. 6 d.l. n. 146 del 2021), elevando dal 90 al 110 per cento la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili e, dall'altro lato, restringendo il novero dei beni agevolabili (commi 10-11)
  • è prorogato al 31 dicembre 2022 (con una disposizione introdotta al Senato) il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) (comma 46)
  • si estende al 30 giugno 2022 l'incentivo alle aggregazioni aziendali introdotto dalla legge di bilancio 2021 e se ne amplia l'operatività (commi 70-71)
  • si interviene sulla disciplina del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno applicabile fino al 31 dicembre 2022, consentendo, in particolare, nella regione Molise, l'applicazione agli investimenti di un'intensità del credito superiore rispetto alla situazione attuale (comma 175)
  • sono prorogate al 31 marzo 2022 un complesso di disposizioni agevolative disposte a favore delle aziende di pubblico esercizio e dei commercianti ambulanti dal decreto-legge n. 147 del 2020 (cd. decreto ristori) (commi 706-707)
  • si estende, a specifiche condizioni, la facoltà di non effettuare una percentuale dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni anche all'esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020, in favore dei soggetti che nel predetto esercizio non abbiano effettuato il 100 per cento annuo dell'ammortamento medesimo (comma 711)
  • vengono apportate modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni d'impresa contenuta nel decreto-legge n. 104 del 202 (cd. decreto Agosto), in primo luogo fissando limiti alla deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, del maggior valore attribuito in sede di rivalutazione alle attività immateriali d'impresa (commi 622-624)

Banche e finanza

  • si prorogano fino al 31 dicembre 2022 alcune disposizioni riguardanti l'operatività e l'estensione dei requisiti di accesso del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa («Fondo Gasparrini»), già previste a legislazione vigente a seguito dell'emergenza da COVID-19 (comma 62)
  • si fissa al 31 dicembre 2021 la conclusione del cashback, il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, ferma restando la sospensione del programma già prevista per il secondo semestre 2021 (commi 637-644)
  • si eleva la partecipazione massima degli azionisti al capitale della Banca d'Italia dal 3 al 5 per cento, fissando il regime fiscale per i dividendi percepiti nel 2022 (commi 715-717)
  • si modifica la disciplina del regime fiscale agevolato (cosiddetto regime speciale) delle società controllate che svolgono come attività prevalente la locazione immobiliare (SIIQ) (comma 718)
  • si modifica la disciplina del microcredito, in particolare elevando da 40.000 a 75.000 euro l'importo massimo di credito concedibile per le operazioni di lavoro autonomo e di microimprenditorialità (comma 914)

lavoro e occupazione

  • il disegno di legge dispone il rifinanziamento del reddito di cittadinanza, a partire dal 2022 e, a regime, con decorrenza dal 2029, ne prevede la modifica della disciplina sostanziale e stanzia ulteriori risorse per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego, anche derivanti dalle attività connesse all'attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei giovani (commi 73-86)
  • si consente la sottoscrizione, nell'ambito del programma di Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), di accordi fra autonomie locali, soggetti pubblici e privati, enti del terzo settore, associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, finalizzati a realizzare progetti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della transizione ecologica e digitale per la formazione dei lavoratori (commi 249-250)
  • si estendono ai lavoratori autonomi che cessano in via definitiva la propria attività professionale le misure di assistenza intensiva all'inserimento occupazionale del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) (commi 251-252)
  • si riconosce l'esonero contributivo previsto dalla normativa vigente per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 ai datori di lavoro privati che, nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati provenienti da imprese in crisi indipendentemente dalla loro età anagrafica e, per effetto di una modifica introdotta al Senato, riconosce, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, relativi ai rapporti di lavoro dipendente, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità e la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore (commi 119-120)
  • si proroga per il 2022  lo sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato di primo livello, stipulati nel medesimo anno, riconosciuto in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti con contratto di apprendistato di primo livello pari o inferiore a nove (comma 645)
  • si riconosce l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, alle società cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nel limite di 6.000 euro su base annua, e per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della società (commi 253-254)
  • si estende l'ambito di applicazione dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale sia ai lavoratori a domicilio sia alle tipologie di lavoratori apprendisti finora escluse e riduce il requisito di anzianità di effettivo lavoro da novanta a trenta giorni; prevede che, ai fini dell'applicazione delle norme in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, le soglie relative al numero di dipendenti del datore di lavoro devono ritenersi comprensive di tutti i lavoratori (subordinati), inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti; si prevede l'unificazione del limite massimo della misura del trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale e modifica la disciplina sul contributo addizionale a carico del datore di lavoro previsto in caso di ammissione ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale; si opera una revisione delle norme in materia di compatibilità con attività lavorativa dei trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale; modifica la disciplina dell'ambito dei datori di lavoro per i quali possono trovare applicazione i trattamenti straordinari di integrazione salariale ed i relativi obblighi contributivi; si modifica la disciplina delle causali che possono sottostare alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e introduce un'ipotesi di concessione di ulteriori dodici mesi di trattamento straordinario di integrazione salariale, nell'ambito delle causali di riorganizzazione aziendale e di crisi aziendale, in deroga ai limiti di durata previsti; prevede un obbligo di formazione o riqualificazione a carico dei lavoratori che fruiscono dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, in sostituzione della normativa vigente relativa all'obbligo di stipulazione, per alcune categorie di lavoratori, del patto di servizio personalizzato con il centro per l'impiego (commi 191-203)
  • previste misure di incentivo in materia di apprendistato professionalizzante (commi 243-248)
  • è disposto un trasferimento, a carico dello Stato, al fondo di integrazione salariale, nel limite massimo di 2.047,4 milioni di euro per il 2022 e di 400,4 milioni di euro per il 2023 (commi 255-266)
  • viene istituito un osservatorio permanente presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali (comma 257)
  • modificata la disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale (FIS) dell'INPS, ridefinendo sia l'ambito di applicazione dei fondi di solidarietà, sia la tipologia delle relative prestazioni (commi 204-214 e 219-220)
  • vengono introdotte disposizioni transitorie per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, processi di riorganizzazione aziendale e situazioni di particolare difficoltà economica da parte di datori di lavoro di alcune specifiche tipologie di imprese che non possono più ricorrere ai trattamenti di straordinari integrazione salariale (comma 216)
  • a determinate categorie di lavoratrici e a determinate condizioni è riconosciuta l'indennità di maternità per ulteriori tre mesi a seguire dalla fine del periodo di maternità (comma 239)
  • nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a part time ciclico verticale (comma 971)
  • si estende la NASpI agli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci e modifica la disciplina dell'indennità di disoccupazione, cosiddetta DIS-COLL, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 (commi 221-222)
  • è incrementata la dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione, al fine di sostenere: misure per i lavoratori del settore della pesca, per lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center; sgravi contributivi in favore di società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria; la proroga CIGS e la mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa e la CIGS per le imprese con rilevanza economica strategica; l'integrazione delle misure di sostegno al reddito per i dipendenti ex ILVA; percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro (cosiddetto sistema duale) (commi 122-130)
  • il provvedimento rende strutturale, dal 2022, il congedo di paternità, sia obbligatorio che facoltativo, confermandone la durata, pari, rispettivamente, a 10 giorni e ad un giorno (comma 134);
  • sono ridotti, in via sperimentale e per un anno, del 50 per cento i contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato (comma 137)
  • viene introdotta la definizione di tirocinio curricolare e si rinvia a un accordo in sede di Conferenza Stato -regioni per la definizione, sulla base di taluni criteri, di linee guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curricolari (commi 720-726)
  • vengono introdotti alcuni vincoli procedurali per i licenziamenti che siano di numero superiore a cinquanta e connessi alla chiusura (nel territorio nazionale) di una sede o struttura autonoma da parte di datori di lavoro rientranti in una determinata soglia dimensionale (commi 224-238)

pubblico impiego

  • previsto un incremento delle risorse per i trattamenti accessori dei dipendenti pubblici (ivi compresi i dirigenti) (commi 604 e 606)
  • istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente (comma 607)
  • determinati, per il triennio 2022-2024, gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale, nonché per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico, quantificati in 310 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dal 2023 (commi 609-611)
  • istituito un fondo per la formazione dei dipendenti pubblici, con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 (comma 613)
  • prevista la possibilità per le pubbliche amministrazioni coinvolte a vario titolo nelle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, nell'ambito della propria autonomia, di prorogare per una sola volta i contratti di consulenza e collaborazione in essere con soggetti fisici esterni alla pubblica amministrazione, fino al 31 dicembre 2026 (comma 995)
  • stanziamento, a decorrere dal 2022, pari allo 0,55 per cento del monte retributivo del 2018, al fine di definire, nell'ambito dei contratti collettivi nazionali per il triennio 2019-2021, i nuovi ordinamenti professionali del personale non dirigente, sulla base dei lavori delle commissioni paritetiche sui sistemi di classificazione professionale previste dai contratti collettivi (comma 612)

Previdenza

  • introdotto il trattamento di pensione anticipata per i soggetti che nel corso del 2022 raggiungano i requisiti di età anagrafica pari a 64 anni e di anzianità contributiva pari a 38 anni (cosiddetta Quota 102) (commi 87-88)
  • istituito un Fondo destinato a favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni (commi 89-90)
  • prorogato il trattamento pensionistico anticipato «Opzione donna» per l'anno 2022 (comma 94);
  • disposizioni previdenziali per il personale delle Forze armate, Forze di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia ad ordinamento civile (commi 97-102)
  • prevista la garanzia pubblica assicurata alle prestazioni previdenziali svolte dalla gestione sostitutiva dell'INPGI in favore di giornalisti e pubblicisti (commi 103-118)
  • prolungato il periodo di sperimentazione del contratto di espansione agli anni 2022 e 2023 (comma 215);
  • modificata la disciplina dell'APE sociale prorogando, in particolare, l'applicazione sperimentale dell'istituto a tutto il 2022 e riducendo da 36 a 32 anni il requisito dell'anzianità contributiva per l'accesso all'istituto per gli operai edili e per i ceramisti (commi 91-93)

Ambiente, territorio e contrasto ai cambiamenti climatici

  • istituzione, per l'attuazione della strategia europea «Fit for 55», del Fondo strategia mobilità sostenibile, con una dotazione complessiva di 2 miliardi di euro dal 2023 al 2034 (comma 392)
  • al fine di consentire il completamento degli interventi di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi dell'area ex Cemerad, nel territorio del comune di Statte, in provincia di Taranto, si autorizza la spesa di 8,8 milioni di euro per l'anno 2022 (comma 417)
  • si introducono misure volte al finanziamento del Piano triennale di coordinamento delle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, mediante l'istituzione di un apposito fondo (comma 473-474)
  • si istituisce un fondo destinato a finanziare l'attuazione delle misure previste dal programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico (comma 498)
  • si istituisce un fondo finalizzato ad incentivare l'apertura dei Centri per la preparazione per il riutilizzo (commi 499-501)
  • si istituisce un fondo da destinare ad interventi di ripristino delle opere di collettamento e depurazione delle acque, nonché di impianti di monitoraggio delle acque, in casi di urgenza correlati ad eventi calamitosi (comma 513)
  •  sono disposti interventi in materia di contributi agli enti locali per spese di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio, al fine di elevare il limite delle risorse assegnabili per il biennio 2022-2023 (commi 415 e 820)
  • si istituisce il fondo per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici (comma 416)
  • viene autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, per il rifinanziamento degli interventi di protezione civile, connessi agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020 (comma 448)
  • si dispone l'assegnazione ai comuni di piccole dimensioni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di favorire interventi volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale (commi 534-542)
  • si introducono numerose disposizioni in materia di eventi sismici (commi 449-463, 465, 469), prevedendo, in particolare, il rifinanziamento del fondo per la prevenzione del rischio sismico per complessivi 200 milioni di euro per il periodo 2024-2029 (comma 472)
  • è istituito un fondo italiano per il clima, con una dotazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni a partire dal 2027 (commi 488-497)
  • stanziate risorse per ricondurre l'inquinamento dell'aria nei limiti previsti dalla direttiva 2008/50/CE e per finanziare attività specifiche in relazione alla situazione di inquinamento nella pianura Padana (commi 828-829)
  • rifinanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2022 del fondo per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive oggetto di contenzioso con l'UE (comma 840)

Trasporti

  • viene prorogato di ulteriori 12 mesi il trattamento straordinario di integrazione salariale attualmente concesso, fino al 31 dicembre 2022, ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria (commi 131-133)
  •  sono stanziati fondi per la progettazione e l'acquisto o il rinnovo del materiale rotabile per il trasporto rapido massa nelle città di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino (comma 393)
  • sono stanziati fondi per RFI, finalizzati a rendere la ferrovia adriatica idonea all'alta velocità e all'alta capacità (comma 394) e viene finanziato il contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e RFI (commi 395-396)
  •  viene autorizzata la spesa complessiva di 4,55 miliardi di euro per il finanziamento del contratto di programma ANAS 2021-2025 (comma 397)
  •  sono autorizzate risorse per assicurare l'equilibrio del piano economico-Pag. 55finanziario della concessione rilasciata all'Autostrada tirrenica Spa, fino alla sua scadenza (commi 400-402)
  • è assegnato al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, un ulteriore finanziamento di 1 miliardo e 450 milioni (comma 649)
  • è istituito un fondo per la ricerca e la sperimentazione dei progetti nel settore navale di rilevanza strategica (comma 712)
  • sono prorogati gli incentivi per l'acquisto di autovetture a basse emissioni di CO2 (commi 809-811)
  • viene previsto un sostegno al trasporto pubblico locale per la città di Venezia (comma 816) e  sono stanziate risorse per la continuità territoriale per Trieste e Ancona (commi 953-955)
  • viene riconosciuto un contributo a favore dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale (comma 966) e viene prolungata l'attività dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro nelle aree portuali (da 54 a 78 mesi) e vengono previsti finanziamenti aggiuntivi (commi 996-998)

Infrastrutture

  • si autorizza la spesa complessiva di 3,35 miliardi di euro dal 2022 al 2036 per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale di competenza di regioni, province e città metropolitane (commi 405-406)
  • si incrementa di 100 milioni di euro per il 2022 il Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici (commi 398-399)
  • si autorizza un contributo di 200 milioni di euro a favore della regione Emilia-Romagna per la realizzazione dell'autostrada regionale Cispadana (commi 403-404)
  • si prevede l'assegnazione di contributi ai comuni per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano (commi 407-414)
  • si prevede l'assegnazione alle province e alle città metropolitane di ulteriori risorse per la messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza (commi 531-532)
  • in relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, sono state introdotte disposizioni per l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di due distinti capitoli: il primo con una dotazione complessiva di 1,33 miliardi di euro, per il periodo 2022-2026, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento; il secondo, con una dotazione complessiva di 110 milioni di euro per il periodo 2022-2026, per assicurare il coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da rendere ai partecipanti all'evento. Si prevede, altresì, la nomina di un Commissario straordinario del Governo, che resta in carica fino al 31 dicembre 2026, nonché la costituzione di una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, denominata «Giubileo 2025», che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo (commi 420-443)
  • previsto uno stanziamento per la realizzazione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria delle strutture che insistono sulle aree adibite a sedi dove si sarebbe dovuto svolgere il Vertice G8 nell'ex arsenale militare Marina La Maddalena e nelle aree adiacenti (commi 817-818)

Giustizia

  • interventi in materia di ordinamento giudiziario, i quali prevedono l'aumento di 82 unità del ruolo organico del personale della magistratura ordinaria, la cui assunzione è prevista attraverso procedure concorsuali che il Ministero della giustizia deve bandire nel 2022 (commi 614-615) e l'assunzione, nel 2022, dei magistrati ordinari vincitori del concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge di bilancio (comma 616)
  • introdotte specifiche disposizioni concernenti la magistratura onoraria (commi 629-633), prevedendo, in particolare, la possibilità di attivare procedure di reclutamento di 700 nuovi magistrati onorari

Sanità

  • viene prevista una variazione in aumento del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, fissandone il livello complessivo in 124.061 milioni di euro per il 2022, 126.061 milioni per il 2023 e 128.061 milioni per l'anno 2024 (comma 258)
  • viene disposto l'incremento del Fondo per l'acquisto dei farmaci innovativi (comma 259)
  • viene previsto l'incremento di risorse per il finanziamento delle disposizioni vigenti relative ai contratti di formazione specialistica medica (comma 260)
  • viene autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'implementazione delle prime misure previste dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023 (comma 261)
  • viene previsto un incremento delle risorse pluriennali per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico (commi 268-269 e 271)
  • vengono coperti i maggiori costi relativi al personale aggiuntivo SSN da assumere per garantire il potenziamento dell'assistenza territoriale (comma 274)
  • viene disposta e disciplinata la proroga al 31 dicembre 2022 del regime tariffario straordinario, introdotto per corrispondere alle finalità del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa in relazione a prestazioni non erogate nel 2020 da parte di strutture pubbliche e private accreditate, a causa dell'emergenza epidemiologica (commi 276-279)
  • viene previsto che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni, si provveda entro il 30 giugno 2023 all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera (comma 280)
  • viene operata una modifica dei limiti di spesa farmaceutica (relativi sia alle singole regioni sia al livello nazionale), elevando quello concernente la spesa farmaceutica per acquisti diretti (commi 281-286)
  • viene previsto uno stanziamento annuale di 200 milioni di euro per l'aggiornamento delle prestazioni comprese nei LEA (comma 288)
  • viene disposta la proroga al 2022 della possibilità di utilizzo delle quote premiali da destinare alle regioni virtuose, accantonate a valere sul finanziamento del SSN, in base ai criteri di riequilibrio e riparto indicati in sede di Conferenza Stato-regioni (comma 289)
  • vengono prorogate al 31 dicembre 2022 le misure per la tutela del benessere e della salute psicologica di bambini ed adolescenti (comma 290-292)
  • vengono prorogate al 30 giugno 2022 le disposizioni relative alle Unità speciali di continuità assistenziale – USCA (commi 295-296)
  • viene previsto che, nell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, si provveda a individuare la specifica area dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA) (commi 687-689)
  • viene autorizzato uno stanziamento per interventi finalizzati alla prevenzione e alla lotta contro l'AIDS (comma 690)
  • viene autorizzato un contributo di 2 milioni di euro per il 2022 a favore dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù (comma 747)
  • viene disposta un'autorizzazione di spesa, pari a 50 milioni di euro per il 2022, per il finanziamento degli interventi di competenza del Commissario straordinario COVID-19 (comma 262)
  • viene introdotta la possibilità di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato, relativi al servizio di emergenza-urgenza 118, anche a medici privi del diploma di formazione specifica in medicina generale (commi 272-273)

Politiche sociali

  • vengono modificati i criteri di riparto applicati alle quote incrementali del Fondo di solidarietà comunale stanziate dalla legge di bilancio 2021 per lo sviluppo dei servizi sociali comunali, prevedendo che tale riparto sia effettuato anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente nell'ambito territoriale di riferimento, in modo che venga gradualmente raggiunto, entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500 (commi 734-735)
  • viene definito il contenuto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) (commi 159-171)
  • viene incrementato di 50 milioni di euro annui, dal 2022 al 2026, il Fondo per le politiche in favore delle persone affette da disabilità (comma 178)
  • viene autorizzato un incremento di 27 milioni di euro del finanziamento per il 2022 del Fondo autismo (commi 181-182)
  • viene incrementato di 15 milioni di euro, per il 2022, il Fondo per le non autosufficienze (comma 677)
  • vengono estese fino al 2024 le agevolazioni fiscali riconosciute alle fondazioni bancarie per i contributi versati al Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile (commi 135-136)
  • viene autorizzato un contributo alla FISH-Federazione italiana per il superamento dell'handicap ONLUS (comma 738)

Settore scolastico

  • si istituisce il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2022 (commi 671-674)
  • si istituisce il Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità (commi 179-180)
  • si dispone che il termine degli ulteriori incarichi temporanei di personale docente e ATA attivati (organico cosiddetto Covid) può essere prorogato (dal 30 dicembre 2021) fino al 30 giugno 2022 (comma 326)
  • si incrementano le risorse destinate alla valorizzazione del personale docente (comma 327)
  • si prevede, per il 2022, un contributo aggiuntivo alle scuole paritarie dell'infanzia (comma 328)
  • si incrementa il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, al fine di garantire assistenza e supporto psicologici (commi 697 e 698)
  • si dispone la graduale introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria da parte di docenti forniti di titolo idoneo, nelle classi quinte, a partire dall'anno scolastico 2022/2023, e quarte, a partire dall'anno scolastico 2023/2024, prevedendo a tal fine l'istituzione della nuova classe di concorso (commi 329-338)
  • si incrementa il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato (FUN) dei dirigenti scolastici (commi 339-342)
  • si istituisce un'apposita sezione nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, al fine di attribuire l'indennità di sede disagiata ai docenti assegnati ad un plesso situato in una piccola isola (comma 770)
  • si autorizza il Ministero dell'istruzione a istituire, nelle scuole caratterizzate da determinati valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica, classi in deroga alle dimensioni previste a legislazione vigente (commi 344-347)
  • si affida ad ordinanze del Ministro dell'istruzione la possibilità di disciplinare la valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico in corso (comma 956)
  • si dispone l'immissione in ruolo di soggetti inseriti nelle graduatorie, pubblicate tra il 31 agosto 2021 e il 30 novembre 2021, della procedura concorsuale straordinaria per l'insegnamento nella scuola secondaria bandita nel 2020 (comma 958)
  • si modifica la procedura relativa alla copertura di posti di collaboratore scolastico con personale proveniente dalle imprese di pulizia impegnate nelle scuole, che siano rimasti vacanti e disponibili, in particolare prevedendo una terza procedura selettiva (comma 960)
  • si incrementano ulteriormente le risorse per gli interventi di edilizia scolastica (comma 533)
  • si prevede che le risorse del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 possono essere destinate anche all'installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore (comma 965)
  • si dispone l'assegnazione di una quota incrementale delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per aumentare il numero di studenti disabili della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica (comma 174)
  • si incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di 250 milioni per il 2022, 515 milioni per il 2023, 765 milioni per il 2024, 815 milioni per il 2025 ed 865 milioni annui dal 2026 (comma 297)
  • si destinano risorse al potenziamento dell'attività sportiva universitaria (comma 188)
  • si incrementa lo stanziamento destinato ai collegi di merito accreditati (comma 300)
  • si rifinanzia il Fondo perequativo a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno (comma 301)
  • si autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro in favore dell'INDIRE, nella sua qualità di Agenzia Nazionale Erasmus +, al fine di rafforzare la mobilità degli studenti universitari italiani (commi 306-307)
  • si istituisce il Fondo per la diffusione della cultura della legalità, destinato alle università statali italiane (commi 774-778)

Settore della ricerca

  • si incrementa il Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca (FOE) (commi 310 e 313)
  • si prevede un piano di riorganizzazione e rilancio del CNR (commi 319-323)
  • si incrementa il Fondo italiano per la scienza (comma 311)
  • si abrogano parte delle disposizioni della legge di bilancio 2020 che avevano previsto l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la ricerca (comma 314)
  • si estende ai docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020 la possibilità di optare per l'applicazione delle agevolazioni fiscali per il rientro dei cervelli, legandola al numero dei figli e all'acquisto di una unità immobiliare ad uso residenziale in Italia (comma 763)
  • si istituisce un Fondo volto a garantire la partecipazione italiana al programma spaziale ARTEMIS (programma di volo spaziale con equipaggio), ai fini di stabilire una presenza stabile e autosufficiente sulla Luna e rendere possibile lo sbarco degli umani su Marte (comma 391)
  • si istituisce il Fondo italiano per le scienze applicate, con la finalità di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale (comma 312)
  • si istituisce la Fondazione «Biotecnopolo di Siena», che svolge, tra l'altro, le funzioni di Hub antipandemico, per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di vaccini ed anticorpi monoclonali per la cura delle patologie epidemico-pandemico emergenti (commi 945-951)

Settore dell'informazione

  • si istituisce il Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, destinato a incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, ai fini dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale (commi 375-377)
  • si consente alle imprese editrici di quotidiani e di periodici di usufruire anche nel 2022 e nel 2023 del credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa (commi 378-379)
  • si dispone il rifinanziamento del cosiddetto Bonus tv e decoder, con l'obiettivo di favorire il rinnovo e la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 ed assicurare il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti (commi 480-485)

Settore sportivo

  • si riduce (da 30) a 23 anni il limite massimo di età per le società e associazioni sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante (comma 154)
  • si destinano risorse per la realizzazione di eventi internazionali di integrazione dei disabili attraverso lo sport (comma 740)
  •  si prevede, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, che gli utili delle Federazioni sportive nazionali non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES e il valore della produzione netta ai fini IRAP, a condizione che in ciascun anno esse destinino almeno il 20 per cento degli stessi allo sviluppo delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità (commi 185-187)
  • si prevede nuovamente, per il 2022 (dopo l'assenza per il 2021), la possibilità di fruire del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (comma 190); si prevede un contributo per l'organizzazione e l'internazionalizzazione del progetto ciclistico «Giro d'Italia Giovani Under 23» (commi 741-742)
  • si prevedono disposizioni in materia di rafforzamento dell'organico del CONI (commi 917-922)
  • si autorizza la Federazione sportiva nazionale ACI (Automobile club d'Italia) a sostenere la spesa per l'organizzazione e la gestione del Gran Premio Imola e Monzagestione del Gran Premio di Formula 1 del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna, presso l'autodromo di Imola, e del Gran Premio d'Italia, presso l'autodromo di Monza (commi 444-446)
  • si autorizza la spesa di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, al fine di assicurare la realizzazione, entro il 31 dicembre 2024, degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino «Eugenio Monti» di Cortina d'Ampezzo (comma 822)
  • si destinano 5 milioni di euro alla Federazione italiana nuoto al fine di supportare le attività organizzative e gestionali connesse allo svolgimento dei Campionati europei di nuoto 2022 (comma 699)

Enti territoriali

  • si incrementa la quota del Fondo di solidarietà comunale (FSC) destinato a potenziare il numero di posti disponibili negli asili nido e determina un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia per i bambini compresi nella fascia di età da 3 a 36 mesi deve raggiungere un livello minimo garantito del 33 per centro su base locale entro l'anno 2027, considerando anche il servizio privato (commi 172-173)
  • si incrementano le risorse destinate alla Strategia nazionale per le aree interne (commi 418-419)
  •  si incrementa il finanziamento per gli interventi di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di incremento dell'efficienza energetica e di cablaggio interno, delle scuole di province e città metropolitane (comma 533)
  • si dà attuazione agli accordi bilaterali in materia di finanza pubblica, sottoscritti con ciascuna delle regioni a statuto speciale e province autonome, con i quali è ridefinito il contributo alla finanza pubblica dovuta da ciascuna autonomia per gli anni 2022 e seguenti (commi 543-559)
  • si prevede un contributo per le province e le città metropolitane per il finanziamento e lo sviluppo delle loro funzioni fondamentali, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali (commi 561-562)
  • si dispone l'assegnazione di una quota aggiuntiva delle risorse del Fondo di solidarietà comunale ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna, da finalizzare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali (comma 563)
  • si ridetermina la dotazione complessiva del Fondo di solidarietà comunale a partire dall'anno 2022 in relazione a quanto disposto dagli articoli 44, 45 e 171 del disegno di legge in esame, che incrementano le risorse destinate, nell'ambito del Fondo stesso, al potenziamento degli asili nido, dei servizi in materia sociale e del trasporto scolastico dei disabili (comma 564)
  • si introducono norme per il sostegno dei comuni che hanno intrapreso procedure di riequilibrio finanziario pluriennale e che, nello specifico, presentino criticità di bilancio di tipo strutturale, imputabili alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio, al fine di tenere conto della giurisprudenza della Corte costituzionale (commi 565-566)
  • si prevede un contributo statale complessivo di 2.670 milioni, per gli anni dal 2022 al 2042, a favore dei comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro-capite superiore a 700 euro. L'erogazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione di un Accordo tra il Presidente del Consiglio dei ministri (o suo delegato) e il Sindaco, in cui il comune si impegna, sulla base di uno specifico cronoprogramma con scadenze semestrali, a concorrere al ripiano del disavanzo per almeno un quarto del contributo statale annuo concesso, attraverso l'incremento dell'addizionale IRPEF, l'introduzione di una addizionale comunale sui diritti di imbarco e la riduzione delle spese. Per gli enti in predissesto si prevede, in deroga alla normativa vigente, che la procedura di dissesto guidato non può comunque intervenire prima di due anni. Si prevedono, inoltre, specifiche procedure per la definizione transattiva dei debiti commerciali, sulla base di un Piano di rilevazione dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2021, che i comuni devono predisporre entro il 15 maggio 2022 (commi 567-580)
  • si istituisce un fondo in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che presentino criticità strutturali evidenziate da specifici indicatori (commi 581-582)
  • si prevede che l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario sia progressivamente incrementata in relazione al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni (commi 583-587)
  • si modificano le modalità di riacquisizione al bilancio dello Stato delle risorse attribuite alle regioni a statuto ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza da COVID-19, con riferimento alle somme derivanti dalle attività di lotta all'evasione (comma 588)
  • si dispone la proroga al 31 ottobre 2022 del termine della verifica a consuntivo della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'andamento delle spese negli anni 2020 e 2021 degli enti locali beneficiari delle risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, ai fini dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane e della rimodulazione delle somme originariamente attribuite (commi 590-591)
  • si introduce il parere obbligatorio della Commissione tecnica peri fabbisogni standard (CTFS) per la definizione delle modalità di riparto delle risorse finanziarie necessarie per le funzioni di competenza degli enti territoriali correlate con i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e del relativo monitoraggio (comma 592)
  • viene istituito il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, con una dotazione di 100 milioni per il 2022 e 200 milioni a decorrere dal 2023 (commi 593-596)
  • si consente alle regioni e agli enti locali di rinegoziare le anticipazioni di liquidità concesse dal Ministero dell'economia e delle finanze per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, che abbiano un tasso di interesse pari o superiore al 3 per cento (commi 597-603)
  • si prevede, per gli enti locali in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, che hanno già proceduto all'approvazione del Piano di riequilibrio prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ma il cui iter non sia ancora concluso con l'approvazione del Piano da parte della Corte dei conti, la facoltà di procedere alla rimodulazione del suddetto Piano di riequilibrio, in deroga alle norme vigenti in materia recate dal testo unico degli enti locali (TUEL) (commi 992-994)
  • si posticipa al 31 gennaio 2022 il termine entro il quale i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario nel secondo semestre del 2021 possono deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale (comma 767)

Commercio e turismo

  • viene istituito il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, con la finalità di razionalizzare gli interventi finalizzati all'attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori per attenuare gli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale (commi 366-367)
  • viene istituito il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, per la realizzazione di investimenti finalizzati ad incrementare l'attrattività turistica del Paese (comma 368-369)
  • viene istituito un Fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno degli operatori economici del settore del turismo, dello spettacolo e dell'automobile, gravemente colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19 (commi 486-487)
  • viene istituito un fondo destinato alla realizzazione di interventi per l'accessibilità turistica delle persone con disabilità (commi 176-177)
  • si favorisce la valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne, prevedendo a favore degli esercenti attività di commercio al dettaglio e degli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, un contributo per il pagamento dell'imposta municipale propria; inoltre, Stato, regioni, province autonome ed enti locali, possono concedere in comodato a tali soggetti beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, per un periodo massimo di dieci anni (commi 353-356)
  • viene istituito presso il Ministero del turismo un Fondo per i cammini religiosi (comma 963)
  • viene modificata la disciplina della banca dati delle strutture ricettive, consentendone, per esigenze di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, l'accesso all'amministrazione finanziaria e agli enti creditori (commi 373-374)

Politica energetica

  • Previste misure volte a contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. Il contenimento delle bollette si basa su un complesso di interventi: la conferma dell'azzeramento degli oneri generali di sistema applicato alle utenze elettriche domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW e la sostanziale riduzione degli oneri per le restanti utenze elettriche non domestiche; la riduzione dell'IVA al 5 per cento per il gas naturale, per tutte le utenze; l'annullamento, già previsto nel quarto trimestre 2021, degli oneri di sistema per il gas naturale, per tutte le utenze, domestiche e non domestiche; il potenziamento del bonus applicato ai clienti domestici del settore elettrico e del gas naturale in condizione economicamente svantaggiata ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute (commi 503-512)

Agricoltura e pesca

  • estensione all'anno 2022 dell'esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (comma 25)
  • rifinanziamento del Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti (comma 719); l'erogazione, anche nel 2022, dell'indennità prevista per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio (commi 123 e 124)
  • estensione del trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, previsto per i lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato, anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca (commi 217-218)
  • stanziamento per sostenere le attività di ricerca svolte dal CNR per il contenimento della Xylella fastidiosa (comma 325)
  • istituzione di un Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati (commi 826 e 827)
  • istituzione di un Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive (comma 502)
  • introduzione del divieto di allevamento, riproduzione in cattività e uccisione di visoni, volpi, cani procione e cincillà e di animali di qualsiasi specie utilizzati per ricavarne pelliccia e l'istituzione di un Fondo volto a indennizzare gli allevamenti (commi 980-984)
  • istituzione di un Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità (commi 515-519)
  • proroga al 31 dicembre 2022 del termine finale per effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per poter fruire dell'esonero contributivo in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant'anni (comma 520); risorse per il Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile in agricoltura e per finanziare attività in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (commi 521-526)
  • concessione di un contributo a favore dei produttori di vini DOP e IGP, nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali (commi 842-843)
  • estensione al 2022 dell'innalzamento della percentuale massima di compensazione IVA, applicabile alla cessione di animali vivi della specie bovina e suina, fissata in misura non superiore al 9,5 per cento (comma 527)
  • destinazione di una somma non inferiore a 30 milioni di euro dello stanziamento per l'anno 2022 del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, a misure in favore della filiera delle carni (comma 528)
  • istituzione di un fondo per dare attuazione alla Strategia forestale nazionale (comma 530)
  • istituzione del Fondo per la valorizzazione internazionale dei patrimoni culturali immateriali agro-alimentari e agro-silvo-pastorali (commi 857 e 858)
  • istituzione del Fondo per il sostegno dell'enogastronomia e della pasticceria italiana (commi 868 e 869)
  • istituzione del Fondo per lo sviluppo delle piante aromatiche e officinali biologiche (commi 865-867)
  • rafforzamento della società SIN – Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'Agricoltura Spa (commi 863 e 864)
  • interventi a sostegno delle filiere apistica, della frutta in guscio e delle filiere minori (commi 859-862)
  • istituzione di un Fondo per garantire il funzionamento degli impianti ippici di recente apertura (commi 870 e 871)
  • introduzione di disposizioni volte a tutelare il sughero estratto in Italia e per le attività di monitoraggio dell'insetto nocivo Coreabus undatus (commi 893-895)

Difesa

  • si istituisce un fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (commi 95 e 96); si istituisce (con un articolo aggiuntivo al Codice dell'ordinamento militare) il Fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa, finalizzato ad assicurare risorse necessarie a garantire il rispetto degli impegni assunti dall'Italia per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali (commi 388 e 389); sono previste misure per l'ammodernamento del parco infrastrutturale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza (commi 475-477); sono stanziate risorse per le funzioni di vigilanza e controllo in materia di pesca marittima svolte dalla Guardia costiera (comma 529); si incrementa la dotazione del Fondo finalizzato all'adeguamento tecnologico e digitale delle strutture, dei presidi territoriali, dei servizi e delle prestazioni della Sanità militare (commi 691-694); si rifinanzia il Fondo per la difesa cibernetica e la capacità di resilienza energetica nazionale (comma 808); vengono stanziate risorse per il trattamento accessorio dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonché della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, di Carabinieri e delle Forze armate (commi 605 e 619); si proroga al 31 dicembre 2023 l'impiego di un contingente di personale delle Forze armate di 5.000 unità per l'operazione Strade Sicure, disponendo il necessario stanziamento aggiuntivo di risorse (comma 620); si proroga, altresì, al 31 marzo 2022, l'impiego delle 753 unità aggiuntive di personale delle Forze armate dell'operazione «Strade Sicure» in relazione all'emergenza COVID (comma 621); l'esenzione del pedaggio autostradale per i veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, del Corpo Forestale della Valle d'Aosta e della Protezione civile della Valle d'Aosta (comma 708); il ricalcolo della quota retributiva per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni (commi 101-102); l'incremento del Fondo per la valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 1003); l'autorizzazione di spesa per la stipula di polizze assicurative volte a coprire le spese per la tutela legale e per la responsabilità civile verso terzi, a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (commi 1000-1001); l'istituzione di un Fondo destinato al finanziamento di assunzioni, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (commi 961-962). Infine, è stata prevista l'istituzione del Centro nazionale del servizio civile universale con sede a L'Aquila (comma 158), mentre al Senato sono state introdotte alcune disposizioni sulla carriera prefettizia (commi 884-885).

Politiche di genere

  • incremento di 50 milioni di euro a decorrere dal 2023 della dotazione del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere (comma 138)
  • istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione della parità di genere, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022 (comma 660)
  • adozione di un Piano strategico nazionale per la parità di genere, con l'obiettivo, tra l'altro, di colmare il divario di genere nel mercato del lavoro. A tal fine si istituisce una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere, attribuendo a quest'ultimo il compito di realizzare un sistema nazionale di certificazione della parità di genere (commi 139-148)
  • modifica della disciplina del Piano nazionale per il contrasto della violenza di genere, prevedendo: il cambio della denominazione in Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica; l'elaborazione del Piano da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità (non più dal Ministro per le pari opportunità), con cadenza almeno triennale e previo parere (anziché previa intesa) in sede di Conferenza unificata; l'istituzione di una Cabina di regia interistituzionale e di un Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri; la soppressione dell'obbligo di trasmissione annuale alle Camere di una relazione sull'attuazione del Piano da parte del Ministro delegato per le pari opportunità (commi 149-150). Le stesse disposizioni incrementano la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (cosiddetto Fondo pari opportunità) di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, Inoltre incremento, per il 2022, delle risorse del Fondo con le seguenti finalizzazioni: 2 milioni di euro destinati, da un lato, all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti e al loro funzionamento e, dall'altro, ad attività di monitoraggio e raccolta dati (commi 661-666); 5 milioni di euro destinati ai centri antiviolenza e alle case rifugio (comma 668); 10 milioni di euro destinati, da un lato, all'implementazione dei centri per il recupero degli uomini maltrattanti (5 milioni di euro) e, dall'altro, a interventi per favorire l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà (5 milioni di euro) (commi 669-670). A ciò si aggiungono lo stanziamento di 2 milioni di euro per il 2022 per interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori (comma 667), nonché il contributo in favore dell'Associazione DONNEXSTRADA, al fine precipuo di favorire la sicurezza «per strada» delle donne, prevenire comportamenti violenti e/o molesti attraverso lo sviluppo sulla rete intermodale dei trasporti di servizi di sostegno immediato e di prossimità alle potenziali vittime (comma 968)

Politiche migratorie

  • la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo viene incrementato di 30 milioni per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo, in conseguenza della crisi politica in atto in Afghanistan, al fine di consentire l'attivazione di ulteriori 2.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) (comma 390); si autorizza per l'anno 2022 un contributo da ripartire tra i comuni siciliani per garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori (commi 875-877); si estende a diciotto mesi la durata massima delle prestazioni di lavoro a contratto a termine utilizzate mediante agenzie di somministrazione di lavoro dal Ministero dell'interno, ai fini dell'espletamento delle procedure di regolarizzazione di lavoratori (comma 648).

(inserito il 28/12/2021)

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