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03/12/2024Corte costituzionale: Definizione agevolata delle controversie tributarie
Corte costituzionale – sentenza n. 189 del 30.10-28.11.2024: con riferimento alla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), dichiara inammissibili:
- le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 200 e 201, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 97, primo comma, e 111 della Costituzione e agli artt. 6, 13 e 17 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria e dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione quattordicesima;
- le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 198, sollevate, in riferimento agli artt. 10, 11, 80, 81 e 97 Cost., all’art. 113 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e all’art. K.3 del Trattato sull’Unione europea (TUE);
- le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 198, sollevate, in riferimento agli artt. 81, primo e terzo comma, 97, primo comma, e 111 Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6, 13 e 17 CEDU,
Inoltre, dichiara:
- la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 198, della legge n. 197/2022, sollevata, in riferimento all’art. 23 Cost.;
- non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 198, della citata legge n. 197, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 111 Cost.
Le questioni inerenti all’art. 1, comma 198, della citata legge n. 197/2022 attengono alla previsione secondo cui nelle controversie pendenti in ogni stato e grado del procedimento, in caso di deposito della domanda di definizione agevolata, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio qualora sia stata fissata la data della decisione, nonché alla previsione secondo cui la dichiarazione di estinzione opera immediatamente, prima e in pendenza del termine fissato all’amministrazione finanziaria per valutare l’eventuale diniego alla domanda.
Le questioni inerenti all’art. 1, commi 200 e 201, della legge n. 197 sono relative alla prevista impugnabilità dell’eventuale diniego della definizione agevolata dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia o che abbia dichiarato l’estinzione, nonché alla individuazione del medesimo diniego della definizione quale motivo di revocazione del provvedimento di estinzione.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 189, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 111 Cost., dalle Corti di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria e del Lazio. La declaratoria di estinzione del processo, che la disposizione censurata correla al deposito di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, è frutto di una scelta del Parlamento non irragionevole, volta a favorire l’immediata chiusura delle controversie tributarie pendenti e a incentivare i pagamenti non ancora eseguiti, senza determinare alcun effetto preclusivo del diritto di azione o difesa, né una lesione della parità delle parti nel processo. Con specifico riferimento all’ipotesi in cui la dichiarazione di estinzione avvenga a seguito del pagamento della sola prima rata, la Corte ha escluso che ne discenda il venir meno del credito tributario residuo, poiché l’art. 1, comma 194, della stessa legge n. 197 del 2022 rinvia ad altre disposizioni che consentono la nuova iscrizione a ruolo degli importi non pagati, maggiorati di interessi e sanzioni. La sentenza ha altresì escluso una violazione del principio di capacità contributiva, in quanto la disciplina della definizione agevolata risulta coerente con i presupposti economici cui le rispettive imposizioni sono collegate e non si riduce a un intervento contrario al valore costituzionale del dovere tributario, né tale da recare pregiudizio al sistema dei diritti civili e sociali tutelati dalla Costituzione. La Corte ha, infine, dichiarato inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni concernenti i commi 200 e 201 dell’art. 1 della stessa legge n. 197 del 2022, relativi al caso in cui il procedimento amministrativo avviato con la richiesta di definizione agevolata si chiuda con un provvedimento di diniego
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